Diritto allo studio e ricorso amministrativo, con particolare riguardo alla procedura di ingresso alla facoltà di medicina e odontoiatria.
Il diritto allo studio è uno dei diritti fondamentali, garantito dalla Costituzione italiana, eppure l’accesso programmato ad alcune facoltà nega di fatto il libero accesso agli studenti.
Il numero programmato a livello nazionale è stato introdotto nel 1999 con la legge n. 264 a seguito di un massivo intervento in materia delle direttive delle Comunità europea che richiamavano l’Italia ad una revisione dell’accesso al mondo universitario.
Le direttive europee in realtà si limitavano a imporre agli stati membri una armonizzazione dei corsi di studio in medicina ed odontoiatria, a garanzia della libera circolazione dei cittadini all’interno dell’Unione.
Il sistema del numero chiuso è dunque una declinazione tutta italiana.
L’introduzione del numero chiuso ha dato il via ad un vero e proprio businnes basato sulla creazione da parte di società private di numerosi corsi di preparazione che di fatto creano una ulteriore disparità tra studenti posto che non tutti possono permettersi una preparazione a
pagamento.
L’attuale sistema quindi non garantisce il dettato costituzionale.
Il Tar Roma negli anni ha accolto numerosi ricorsi, sia presentati singolarmente sia sotto forma di ricorso collettivo , ovvero promosso da più studenti.
L’avvocato che assiste lo studente deve ovviamente valutare la bontà della posizione giuridica di quest’ultimo, in quanto, per proporre ricorso al TAR si deve quantomeno essere nella condizione di aver passato il test con un punteggio sufficiente ad essere ammesso in graduatoria, anche se in una posizione tale per cui il numero chiuso imposto impedisca l’iscrizione a qualsivoglia Ateneo.
La prova di selezione rappresenta un’ipotesi peculiare di procedura concorsuale, giacché trattasi di una selezione che non consente affatto agli aspiranti di ottenere un titolo, un’abilitazione o un posto di lavoro, bensì riconosce agli stessi esclusivamente la possibilità di essere ammessi a frequentare un Corso di Laurea, nella specie quello di Medicina e Chirurgia, solo alla conclusione del quale potrà ottenersi l’abilitazione. In altre parole, i candidati, nella loro veste di aspiranti matricole, superata la prova selettiva, sono abilitati ad esercitare quel diritto allo studio e alla formazione professionale senza alcuna limitazione, così come solennemente sanito dall’art. 34 Cost. Non vi sono ulteriori caratteristiche e qualità dei partecipanti da verificare se non l’esistenza e la regolarità del titolo di studio pregresso e l’idoneità all’esito della selezione cui occorre sottoporsi.
Allo stato attuale dunque sono pendenti ancora avanti il TAR Lazio numerosi ricorsi in attesa di definizione, e a tale situazione oggi si aggiunge l’incertezza sul futuro di queste prove di ammissione posto che, stante il momento particolarmente delicato, non si conosce con quali modalità sarà programmato l’accesso alle suddette facoltà per l’anno accademico 2020/2021;
incertezza che comporterà ovviamente la presentazione di altri numerosi ricorsi sempre e ancora di più per vedere riconosciuto e garantito il diritto allo studio, tanto più in un ambito (medicina) dove oggi più che mai vi è la necessità non certo di chiudere ma bensì di aprire maggiormente l’accesso allo studio e alla formazione di futuri medici.
Sul punto si richiamano Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 giugno 2014, n. 2935; Sez. II, par. 6 ottobre 2011, n. 3672; C.G.A., 10 maggio 2013, n. 466 ;T.A.R. Palermo, Sez. I, 28 febbraio 2012, n. 457; T.A.R Lombardia – Brescia, Sez. II, 15 dicembre 2011, n. 927, confermata in sede di merito con sentenza 16 luglio 2012, n. 1352; T.A.R. Campania, Sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051; T.A.R. Toscana, Sez. I, 27 giugno 2011, n. 1105; già prima del nuovo codice si vedano, tra le altre, T.A.R. Calabria- Reggio Calabria, n. 508/2008 e T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 28 agosto 2008, n. 1528).